Speciale Piano Nazionale Industria 4.0

09/12/2021

Il presente approfondimento intende focalizzare alcuni adempimenti previsti e connessi agli investimenti effettuati dalle aziende con riguardo al piano nazionale Industria 4.0 (credito imposta beni strumentali). Risulta opportuno prestare la massima attenzione ai citati adempimenti, condividendo il contenuto della presente con lo studio commerciale, tributario e fiscale di riferimento. Si ritiene pertanto che tale promemoria possa essere di utilità in presenza di investimenti effettuati dalla azienda in ambito 4.0, consigliando la massima attenzione rispetto ai contenuti.

 

1. Il modello di comunicazione – Promemoria per aziende e studi commerciali, fiscali e tributari di riferimento

È stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all’art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016.  

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it e riportati nell’allegato 1.  

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021. Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

L’invio del modello di comunicazione approvato con il rispettivo decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

 

2. La presenza della corretta dicitura nei documenti rilevanti - Promemoria per aziende e studi commerciali, fiscali e tributari

Con risposta all'istanza di interpello n. 603/2021, coerentemente con quanto già chiarito nella Circolare 9 del 23.07.2021, vengono forniti chiarimenti in ordine al riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni, ovvero:

  • per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-197 Legge 160/2019”.
  • per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20% – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021: “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054 e 1058 Legge n. 178/2020”.

Nel caso in cui non sia stato indicato il corretto riferimento normativo in documenti già emessi, i soggetti interessati possono integrare i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020

Sebbene resa in relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi 185 – 197 della legge di bilancio 2020, si ritiene che dette indicazioni tornino applicabili anche alle acquisizioni di beni ammissibili intervenute dal 16 novembre 2020 (data di decorrenza della nuova disciplina agevolativa), attesa la sostanziale equivalenza degli obblighi di conservazione documentale posti a carico anche dei beneficiari del nuovo credito d’imposta.

In particolare:

  • nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull ’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro,
  • nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile:
    • stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 
    • oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d’inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

Il presente approfondimento non risulta sostituivo delle attività di verifica e controllo della esattezza del contenuto da parte della azienda e dei soggetti deputati all’assistenza fiscale e tributaria. Altresì la presente news, a scopo puramente informativo, non tiene conto di eventuali modifiche che possano essere intervenute al momento della stesura e/o che possano intervenire nei periodi a venire.