Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01).
Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
- economia circolare;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
- protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
In base a tali principi, per le spese rendicontate sarà necessario dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa.
La nostra società compartecipa ai processi di verifica di rispondenza delle spese finanziate ai principi statuiti dal DNSH.