Obbligo di conformità ai principi DNSH (“non arrecare un danno significativo”)

14/07/2023

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2021/C/58/01).

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • adattamento ai cambiamenti climatici;
  • uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;
  • economia circolare;
  • prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
  • protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In base a tali principi, per le spese rendicontate sarà necessario dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa.

La nostra società compartecipa ai processi di verifica di rispondenza delle spese finanziate ai principi statuiti dal DNSH.