Il regolamento CE 2831/2023 ha rinnovato il regime de minimis, innalzando il plafond a favore di ciascuna impresa unica a 300.000 euro e modificando le modalità di computo su scala temporale (introduzione del concetto di "triennio mobile"). Fra le novità introdotte una, in particolare, sembra passata inosservata rispetto all'impatto che invce, nel concreto, avrà. Tale novità riguarda il concetto di impresa unica, già esistente ma rinnovato nel suo perimetro. E' il punto (4) delle premesse del regolamento CE 2831/2023 a cristallizzare la rilevante: “Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell’attività economica» svolta dall’impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un’impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica.”
Tradotto in termini concreti, se nella precedente versione del regolamento di riferimento il collegamento tramite persona fisica non rilevava ai fini della determinazione del perimetro di impresa unica, con il nuovo regolamento anche i collegamenti tramite persona fisica vanno computati, al pari di quanto già accadeva nel processo di calcolo delle dimensioni aziendali di un'impresa. Le prime applicazione del nuovo regime da parte di organismi gestori segnano in maniera marcata il nuovo confine e l'effettiva interpretazione del nuovo regime nella direzione appena esplicitata, dopo che si erano paventati in tal senso alcuni dubi interpretativi, rimasti però inevasi. Resta ferma, nel contempo, la definizione di "collegamento tramite persona fisica" al ricorrere di specifiche condizioni, appositamente normate.