Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

19/10/2021

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili, ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell'allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell'allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d'impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
  • essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

  • relative a beni usati;
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non recuperabile.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000,00.